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L.R.MOLISE 6 settembre 1996,n.28
Tutela di alcune specie di fauna minore (B.U.MOLISE n.18 del 16 settembre 1996)
1. (Finalità). 1. La Regione Molise persegue il fine di assicurare la conservazione della fauna selvatica minore e del suo habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.
2. (Individuazione delle zone protette). 1. Nelle more dell'approvazione di una normativa generale per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione Molise nell'ambito della propria politica di pianificazione e di sviluppo individua zone meritevoli di particolare protezione ed assume provvedimenti di conservazione.
3. (Specie protette). 1. Le specie protette sono quelle descritte nell'allegato A che fa parte integrante della presente legge.
4. (Divieti). 1. Per le specie di cui all'allegato «A» è vietato:
a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1;
d) la distruzione o la raccolta di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisce a fare efficacia alle disposizioni del presente articolo.
5. 1. È vietata l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d'acqua dolce (Astropotamobius pallipes italicus) e dei granchi di acqua dolce, non provenienti da allevamento.
6. 1. La cattura di tutte le specie del genere Helix (Chiocciola) è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole ed è consentita per una quantità giornaliera di 1 chilogrammo per persona.
7. (Disposizioni). 1. Gli allevamenti di rane, chiocciole, gamberi e granchi d'acqua dolce sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune competente per territorio. Il Comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico e ne vieta l'esercizio quando l'impianto e la conduzione non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza.
8. (Requisiti per la commercializzazione). 1. Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie, se esiste, l'origine e la destinazione.
9. (Restituzione all'ambiente degli animali vivi catturati). 1. Gli anfibi, i rettili, i molluschi ed i crostacei vivi catturali, confiscati a norma della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purché appartenenti alla fauna locale.
10. (Ammende). 1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di lire settantamila (L. 70.000) e massima di lire duecentocinquantamila (L. 250.000).
11. (Organi di vigilanza). 1. Gli organi di polizia forestale nonché le guardie giurate volontarie - istituite ai sensi della normativa vigente - delle associazioni ambientali (naturalistiche) sono incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente legge.
12. 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano per comprovate motivazioni di studio o di ricerca scientifica e nei casi fortuiti di abbattimento, deterioramento o molestia verificatisi nel corso di attività agricole.
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